Associazione
Italiana
delle
Professioni
Legali

dal 2003

 
codice fiscale: 92050900460


Quota sociale annuale
euro 240,00 (soci ordinari)
euro 120,00 (soci aggregati)

MODULO DI ISCRIZIONE

Per informazioni e adesioni:
associazione@italex.net

tel. 0583 469341


STATUTO

Articolo 1)
DENOMINAZIONE
E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE PROFESSIONI LEGALI” ovvero, in forma abbreviata, “ITALEX”.
L’uso del marchio registrato “ITALEX” viene concesso all’Associazione con contratto di licenza da parte del legittimo titolare.

Articolo 2)
OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro e ha come scopo la promozione, il rafforzamento e la tutela della figura del laureato in Giurisprudenza che abbia conseguito il Diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.), anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e incontri di approfondimento, corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, la promozione e gestione di attività editoriali, informative e di comunicazione in genere, lo sviluppo di progetti territoriali per la tutela e l'assistenza dei consumatori e degli utenti, con tutte le attività accessorie; il tutto anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e privati.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, acquisto di beni immobili e mobili registrati, accettazione di lasciti e donazioni, previo adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Articolo 3)
DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale e le rimanenze liquide saranno destinate ad altra Associazione senza fine di lucro avente scopo analogo o affine o di pubblica utilità.

Articolo 4)
SEDE
L’Associazione ha sede in Lucca, viale Castracani 56, presso lo Studio Legale Focosi.
Il trasferimento della sede potrà aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5)
SOCI
L’Associazione è composta di soci “fondatori”, soci “ordinari”, soci “aggregati”, soci "sostenitori" e soci “onorari”.
Sono soci “fondatori” i soggetti che hanno promosso la fondazione dell’Associazione stessa e che hanno partecipato all’atto costitutivo.
Sono soci “ordinari” i laureati in Giurisprudenza in possesso del Diploma di Specializzazione rilasciato da una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso un’Università italiana ai sensi del D.M. 537/99 che, dopo averne fatto domanda, siano stati ammessi all’Associazione e abbiano altresì provveduto al pagamento della quota sociale annuale, nella misura stabilita per tale tipologia di soci.
Sono soci “aggregati” e soci "sostenitori" tutti coloro che siano interessati alle attività dell’Associazione e, dopo averne fatta domanda, siano stati ammessi all’Associazione stessa e abbiano quindi provveduto al pagamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente per tale tipologia di soci.
Sono soci “onorari” tutti coloro ai quali il Presidente deliberi di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi dell’Associazione; tali soci non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
Non sono ammessi soci “temporanei”.

Articolo 6)
AMMISSIONE
La domanda scritta di ammissione all’Associazione in qualita di socio ordinario o aggregato/sostenitore va presentata al Consiglio Direttivo su modulo predisposto dall’Associazione stessa e deve essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità. Su richiesta del Consiglio Direttivo, l’aspirante socio ordinario dovrà produrre certificato di diploma SSPL.
Dopo la delibera di ammissione il soggetto è tenuto al versamento della quota sociale annuale.
La decisione del Consiglio Direttivo in merito alle domande di ammissione è insindacabile.

Articolo 7)
DIMISSIONI E DECADENZA
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualunque momento, indirizzando le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R..
Sono dichiarati decaduti i soci che non provvedono al versamento della quota sociale alla scadenza annuale e persistono in tale omissione per il periodo di venti giorni successivi alla richiesta loro rivolta a mezzo comunicazione di posta elettronica o lettera cartacea.
La qualità di socio si perde infine per la esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo laddove quest’ultimo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Il socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

Articolo 8)
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

Articolo 9)
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari.
Essa è l’organo che determina la linea politica dell’Associazione e viene convocata dal Presidente dell’Associazione stessa su delega del Consiglio Direttivo, oppure dal Presidente dietro richiesta scritta di almeno un quinto dei soci fondatori e ordinari con l’indicazione delle questioni da porre all’ordine del giorno; in tale ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea entro 45 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e normalmente entro il mese di giugno.
All’Assemblea possono votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola col pagamento della quota sociale dell’anno in corso, se dovuta; ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente il luogo, l’ora e l’ordine del giorno è indirizzato dal Presidente dell’Associazione a tutti i soci fondatori e ordinari, presso il loro domicilio legale, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione si intende rituale purchè pervenga al destinatario almeno venti giorni prima della data predetta.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, al momento dell’apertura dei lavori, di tanti soci o delegati che rappresentino almeno la metà dei soci fondatori e dei soci ordinari in regola col pagamento delle quote. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti indipendentemente dal numero dei presenti al momento delle votazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti purchè sussista al momento delle votazioni la rappresentanza per metà più uno dei soci fondatori e dei soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola col pagamento delle quote.
La votazione ha luogo per alzata di mano, salvo che un quinto dei votanti richiedano la votazione a scrutinio segreto.
Le candidature per l’elezione a Presidente ed a componente del Consiglio Direttivo dovranno essere depositate presso il Presidente in carica almeno quindici giorni prima della data della riunione dell’Assemblea.

Articolo 10)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri due membri, con funzioni di Vice Presidente e Segretario.
Le cariche hanno la durata di 5 anni e sono immediatamente rinnovabili alle stesse persone.
Il Consiglio Direttivo attua il programma e le delibere dell’Assemblea, designando nel suo ambito i responsabili dei vari settori; il Consiglio Direttivo cura la rappresentanza ed i rapporti dell’Associazione con gli altri Enti privati o pubblici, nazionali ed internazionali.
Il Consiglio Direttivo cura le comunicazioni sociali, nonchè provvede alla nomina ed al funzionamento delle commissioni di studio e lavoro designando i componenti e gli esperti anche al di fuori dell’ambito associativo.
Il Consiglio Direttivo può nominare dei delegati anche estranei all’Associazione stessa al fine di coordinare le iniziative dell’Associazione a livello regionale.
In caso di cessazione o decadenza del Presidente dalla carica prima della scadenza del suo mandato, il componente più anziano di età nel Consiglio Direttivo ne esercita le funzioni per l’anno in corso.
In caso di cessazione o decadenza di uno o più membri effettivi del Consiglio Direttivo prima della scadenza del loro mandato, diventano di diritto membri effettivi fino al termine dell’anno in corso, nell’ordine i membri supplenti ed i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di regola ogni tre mesi e comunque ogni qual volta tre membri effettivi ne facciano richiesta.
L’avviso di convocazione deve pervenire sia ai membri effetti che a quelli supplenti almeno dieci giorni pirma della data fissata.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti purchè questi siano almeno due, compreso il Presidente.
Il membro del Consiglio Direttivo non può farsi rappresentare da terzi anche se appartenenti allo stesso Ente, ma può conferire delega ad altro membro, anche supplente del Consiglio Direttivo medesimo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un libro dei verbali a cura del Presidente. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo prevale il voto del Presidente.

Articolo 11)
RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente o, in caso di suo impedimento il membro più anziano di età del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi.

Articolo 12)
REVISORI DEI CONTI
Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione; essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consultivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti possono essere nominati dalla assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Articolo 13)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l’esame dei provvedimenti del Consiglio Direttivo che li riguardano. La decisione dei Probiviri è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto.

Articolo 14)
FONDO SOCIALE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
- dai versamenti delle quote associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Le quote sociali vengono fissate nel loro ammontare ogni anno dall’Assemblea, eventualmente in misura diversa per i soci ordinari e per i soci aggregati. Contributi straordinari possono essere deliberati dall’Assemblea in relazione ad esigenze straordinarie, con le stesse formalità richieste per la modifica dello Statuto.
L’Assemblea annualmente approva il rendiconto economico-finanziario che dovrà essere redatto dal Presidente.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti nè ai soci nè ai terzi.